ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 una Associazione di volontariato, in forma di associazione non riconosciuta, denominata “GRUPPO SOMMOZZATORI FELTRE” avente sede nel Comune di Feltre, in Via Peschiera 21, presso la sede del Coordinamento per il Volontariato Feltrino.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 - FINALITA’
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi e compiti:
- offrire la propria opera di soccorso in caso di calamità o di altri fatti che richiedano l’intervento organizzato del volontariato a qualsiasi livello;
- promuovere la cultura della prevenzione dai rischi organizzando e/o partecipando a:
- esercitazioni di protezione civile;
- corsi di aggiornamento;
- attività di mantenimento periodico;
- seminari;
- corsi nelle scuole ed ogni altra attività che sia finalizzata a tale scopo;
- collaborare con altre squadre di protezione civile e ambientale ed offrire alle medesime il proprio contributo qualora venisse richiesto;
- organizzare il volontariato locale per le attività di prevenzione e pronto intervento a difesa e protezione del territorio comunale da calamità naturali;
- porre la propria opera al servizio delle Autorità Pubbliche preposte alla difesa del territorio in generale;
- porre la propria opera al servizio delle Autorità Pubbliche in caso di operazioni di ricerca di persone;
- organizzare interventi di volontariato in caso di manifestazioni locali;
- organizzare interventi di volontariato nell’ambito di attività sociali;
- provvedere alla divulgazione e all’insegnamento della tutela ambientale a livello scolastico e non, al fine di prevenire disastri ambientali e calamità naturali;
- provvedere ad ogni altra attività di promozione, divulgazione, insegnamento e formazione nell’ambito delle attività subacquee.
In senso più ampio, l’Associazione si prefigge di operare attraverso l’organizzazione del volontariato nei casi di “protezione e difesa ambientale” e di emergenza al servizio della collettività.
L’attività suddetta deve essere svolta con esclusione di qualsiasi scopo di lucro ed in modo spontaneo e gratuito. Alle finalità dell’Associazione sono estranei qualsiasi condizionamento e discriminazione di carattere politico, associativo e/o confessionale.
ARTICOLO 3 - SOCI
Possono essere Soci tutte le persone fisiche, uomini o donne, che abbiano interesse per le finalità di cui all’articolo 2, che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni e siano regolarmente iscritti pagando la quota associativa. Per esser ammessi, gli aspiranti dovranno inoltrare domanda scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo, cui compete decidere l’ammissione o meno del candidato, potrà rifiutare l’iscrizione di persone che a suo insindacabile giudizio non siano idonee a far parte dell’Associazione. I Soci si dividono in Soci operativi, Soci ordinari e Soci onorari.
- Sono Soci operativi quelli che svolgono attività operative in zone di rischio;
- Sono Soci ordinari quelli che non svolgono attività operative in zone di rischio, o perché svolgono attività di volontariato vario o per raggiunto limite di età;
- Sono Soci onorari quelli iscritti per merito o benemerenza.
Tutti i Soci hanno diritto:
- alla dotazione della strumentazione personale e del vestiario in base all’attività svolta dalla squadra di appartenenza;
- di frequentare i locali dell’Associazione;
- di elettorato attivo e passivo;
- hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione del bilancio;
- ad un voto ex art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
- tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come previsto dalla legge e dallo Statuto;
- i Soci non hanno diritto ad alcun compenso per l’opera prestata ma possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo, ai sensi di legge;
- è garantita l’effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
I Soci sono obbligati:
- all’osservanza del presente Statuto;
- al rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- al rispetto di eventuali Regolamenti adottati dall’Associazione;
- a contribuire con la loro opera di volontariato al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e a tenere un comportamento basato sullo spirito di solidarietà ed improntato sulla correttezza e sulla buona fede;
- gli associati prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione.
ARTICOLO 4 - RECESSO.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre i trenta giorni successivi. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONE.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento e di osservanza delle norme del presente Statuto e delle disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci non prima di aver sentito le controdeduzioni del socio. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; questo deve contenere le motivazioni che hanno indotto gli organi direttivi competenti a deliberare l’esclusione. Il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi o quote associative versate ed è tenuto a riconsegnare l’attrezzatura individuale assegnatagli.
ARTICOLO 6 – ORGANI
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
La funzione delle cariche associative è elettiva e gratuita.
ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci; le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 31 (trentuno) marzo per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. La convocazione si effettua mediante avviso scritto indicante data, luogo e ordine del giorno; viene spedita o consegnata tramite lettera al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risultino presenti almeno la metà più uno dei Soci. Essa sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Delle discussioni e delle deliberazioni delle Assemblee viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
ARTICOLO 8 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e approva il programma delle attività dell’Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- approva la quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci di cui all’articolo 3 su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno, che non sia di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata di propria iniziativa dal Presidente, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La convocazione può essere richiesta e necessariamente disposta dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto.
ARTICOLO 10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da nove a tredici Consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto; tra questi verrà eletto il Presidente. I Consiglieri sono eletti con votazione a scrutinio segreto. Ogni Socio può votare un massimo di otto nominativi, pena la nullità del voto. Entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i Soci che avranno raggiunto il più alto numero di voti. A parità di voti entrerà il Socio più anziano di età. Il Consiglio dura in carica due anni e svolge le proprie mansioni sino all’insediamento del Consiglio successivo. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora durante il biennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri subentreranno quei Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima votazione; a parità di voti entra il Socio più anziano di età.
ARTICOLO 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare i compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere nella prima seduta dopo il suo insediamento il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere tra i propri membri;
- eleggere il Segretario, su proposta del Presidente, il quale può essere anche un Socio al di fuori del Consiglio;
- predisporre l’ordine del giorno delle Assemblee;
- decidere sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- decidere sull’eventuale esclusione di Soci per comportamenti incompatibili con le norme del presente Statuto;
- confermare la scelta dei singoli capi squadra;
- indire e patrocinare manifestazioni e attività varie in base alle funzioni statutarie;
- predisporre eventuali convenzioni con gli Enti preposti, per l’espletamento dei compiti statutari e gestire eventuali donazioni accettate dall’Assemblea;
- gestire le entrate e le spese dell’Associazione; l) stipulare apposite polizze di assicurazione per i Soci operativi e ordinari proporzionate alle mansioni svolte, nonché per il Presidente e Vice Presidente per gli incarichi sociali;
- procedere alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea;
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare di rimborsare ai Soci eventuali spese vive, sostenute direttamente da questi ultimi nell’espletamento degli incarichi statutari.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio deve essere convocato mediante avviso scritto spedito anche via telefax, via e-mail, o consegnato almeno tre giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche un membro incaricato dall’Amministrazione Comunale di Feltre e della locale Stazione dei Carabinieri, i quali avranno diritto di intervento ma non di voto. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo la sua costituzione.
ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. E’ eletto dal Consiglio, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica 2 anni. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione; in merito all’attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell’Associazione. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da parte del Consiglio Direttivo e la loro presentazione all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni questi viene sostituito in ogni sua attribuzione dal VicePresidente.
ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i Soci.
ARTICOLO 16 - COMPITI DEL SEGRETARIO
Sono compiti del Segretario:
- redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- gestire la corrispondenza e le comunicazioni sia interne che esterne;
- tenere aggiornato lo schedario dei Soci;
- tenere diligentemente la contabilità dell’Associazione;
- svolgere eventuali mansioni affidategli dal Presidente.
ARTICOLO 17 - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
L’Associazione provvede al proprio sostentamento con i seguenti proventi:
- quote annuali versate dai Soci;
- contributi concessi dal Comune o da altri Enti pubblici o privati;
- contributi effettuati da privati o Enti;
- rimborsi concessi per servizi effettuati dalle Squadre di volontari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate da attività commerciali e produttive marginali nei limiti previsti dal DM 25/05/1995 e successive eventuali modifiche;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge 266/91.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili, immobili e mobili registrati provenienti da acquisti, lasciti o donazioni;
- somme di denaro che in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea destina a speciali accantonamenti e ad aumento del patrimonio.
Tutti i beni intestati alla Associazione devono essere indicati nel libro inventari, che viene conservato presso la sede della Associazione ed è consultabile da tutti gli aderenti. L’inventario del patrimonio deve essere redatto e tenuto secondo le norme del Codice Civile. L’Associazione si avvale inoltre, per svolgere la sua opera, anche di beni e mezzi non propri, ma posti a sua disposizione volontaria e gratuita da altri. Tutte le entrate sono destinate all'esclusivo perseguimento dei fini statutari di solidarietà. I proventi delle attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio, devono essere impiegati in armonia con le finalità statutarie e deve essere documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali della Associazione. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Assemblea e devono essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie. I lasciti testamentari sono accettati dalla Assemblea con beneficio d’inventario e devono essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie.
ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
Gli esercizi dell’Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno i bilanci preventivo e consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. L’Associazione può avvalersi di un conto corrente bancario o postale per gli incassi, i pagamenti ed il deposito del proprio fondo cassa.
ARTICOLO 19 - AVANZI DI GESTIONE
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ARTICOLO 20 - SQUADRE OPERATIVE
Per gli interventi operativi i singoli Soci saranno organizzati in squadre operative composte da un numero variabile di Soci a seconda del settore di intervento. Tra i membri di ciascuna Squadra, verrà eletto il Capo Squadra che avrà il compito di coordinare il lavoro dei componenti e di tenere il collegamento con le altre Squadre e con gli organi statutari. Dopo la proposta dei componenti, per essere eletto Capo Squadra dovrà ottenere il benestare del Consiglio Direttivo. Ogni componente di una Squadra avrà in dotazione una particolare attrezzatura personale, a seconda del settore di intervento, consegnatagli dall’Associazione. L’attrezzatura personale viene tenuta dal Volontario al proprio domicilio e lo stesso si impegna a mantenerla in buono stato ed efficienza. La consistenza dell’attrezzatura verrà determinata dal Consiglio Direttivo, in base ai Regolamenti che verranno compilati per ciascun indirizzo e che verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 21 - LA RESPONSABILITA’
I Soci dell’Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/91. L’Organizzazione di Volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.
ARTICOLO 22 - CONVENZIONI.
L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 23 - DIPENDENTI E COLLABORATORI.
L’Associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.
ARTICOLO 24 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza di cui all’articolo 10 del presente statuto. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie che regolano la materia.