ART.1
(Denominazionee sede)
E’costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile edella normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
GRUPPOSOMMOZZATORI FELTRE ODV.Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta,apartitica e aconfessionale.
L’organizzazioneha sede legale in via DEL PIAVE, nel comune di FELTRE (BL).
Iltrasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, mal’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART.2
(Statuto)
L’organizzazionedi volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce neilimiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relativenorme di attuazione, della legge regionale e dei principi generalidell’ordinamento giuridico.
L’assembleapuò deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statutoper la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3
(Efficaciadello statuto)
Lostatuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione;esso costituisce la regola fondamentale di comportamentodell’attività della organizzazione stessa.
ART.4
(Interpretazionedello statuto)
Lostatuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo icriteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART.5
(Finalitàe Attività)
L’organizzazioneesercita in via esclusiva o principale una o più attività diinteresse generale per il perseguimento, senza scopodi lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.In particolare opera per:
offrire la propria opera di soccorso in caso di calamità o di altri fatti che richiedano l’intervento organizzato del volontariato a qualsiasi livello;
promuovere la cultura della prevenzione dai rischi organizzando e/o partecipando a: esercitazioni di protezione civile, corsi di aggiornamento, attività di mantenimento periodico, seminari, corsi nelle scuole ed ogni altra attività che sia finalizzata a tale scopo;
collaborare con altre squadre di protezione civile e ambientale ed offrire alle medesime il proprio contributo qualora venisse richiesto;
organizzare il volontariato locale per le attività di prevenzione e pronto intervento a difesa e protezione del territorio comunale da calamità naturali;
porre la propria opera al servizio delle Autorità Pubbliche preposte alla difesa del territorio in generale;
porre la propria opera al servizio delle Autorità Pubbliche in caso di operazioni di ricerca di persone;
organizzare interventi di volontariato in caso di manifestazioni locali;
organizzare interventi di volontariato nell’ambito di attività sociali;
provvedere alla divulgazione e all’insegnamento della tutela ambientale a livello scolastico e non, al fine di prevenire disastri ambientali e calamità naturali;
provvedere ad ogni altra attività di promozione, divulgazione, insegnamento e formazione nell’ambito delle attività subacquee.
Leattività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore diterzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attivitàdi volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art. 5comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
Atitolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzerannoin :
Programmazione di corsi di promozione, divulgazione, insegnamento e formazione nell’ambito delle attività subacquee;
Promozione di attività ricreative nell’ambito della subacquea quali (elenco non esaustivo): convegni, eventi, uscite che prevedano o no immersioni subacquee, viaggi durante i quali saranno effettuate immersioni;
Adesione a progetti proposti da altri enti/associazioni subacquee;
Programmazione di corsi di promozione, divulgazione, insegnamento e formazione nell’ambito di Protezione Civile;
Programmazione di esercitazioni di Protezione Civile;
Divulgazione dei principi dell’attività di Protezione Civile nelle scuole;
Adesione a progetti proposti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e dei Comuni del territorio feltrino;
Partecipazione a bandi regionali per acquisizione di materiali, attrezzature e d.p.i. per uso di Protezione Civile.
Perl’attività di interesse generale prestata l’organizzazione puòricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute edocumentate.
L’organizzazionepuò esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore,attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie estrumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limitidefiniti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione èoperata da parte del consiglio direttivo.
L’organizzazionepuò inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto deiprincipi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori econ il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazionedi volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART.6
(Ammissione)
Sonoassociati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che necondividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, siimpegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissioneall’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sudomanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella primariunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato eannotata nel libro degli associati.
Ilconsiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione dirigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissioneè a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART.7
(Dirittie doveri degli associati)
Gliassociati dell’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggeregli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essereinformati sulle attività dell’organizzazione e controllarnel’andamento;
• votarein Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associatipurché in regola con il pagamento della quota associativa, seprevista
• prendereatto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione delbilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regolestabilite dal successivo art. 31;
• denunziarei fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.;
Gliassociati dell’organizzazione hanno il dovere di:
• rispettareil presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versarela quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Laquota sociale è intrasmissibile, non rivalutabilené rimborsabile.
ART.8
(Volontarioe attività di volontariato)
L’associatovolontario svolge la propria attività verso gli altri in modopersonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neancheindiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attivitànon può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Laqualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma dirapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapportodi lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associatovolontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamentesostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limitimassimi e alle condizioni preventivamente stabilitedall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipoforfetario.
ART.9
(Perditadella qualifica di associato)
Laqualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associatopuò recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta alConsiglio Direttivo.
L’associatoche contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, puòessere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberatadal consiglio direttivo e successivamente ratificata dall’Assembleadei Soci, non prima di aver sentito le giustificazionidell’interessato.
ART.10
(Gliorgani sociali)
Sonoorgani dell’organizzazione:
• Assembleadegli associati
• Consigliodirettivo
• Presidente
• Organodi controllo
• Organodi revisione
Tuttele cariche sociali sono gratuite.
ART.11
(L’assemblea)
L’assembleaè composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assembleaè presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza,dal Vicepresidente.
Gliassociati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altriassociati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tredeleghe per ciascun associato.
Ivoti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delleriunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalPresidente e dal verbalizzante e conservato presso la sededell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
(Compitidell’Assemblea)
L’assemblea:
• determinale linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approvail bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• nominae revoca i componenti degli organi sociali;
• nominae revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisionelegale dei conti e l’organo di controllo;
• deliberasulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensidell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione diresponsabilità nei loro confronti;
• deliberasulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approval'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberalo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissionedell'organizzazione;
• deliberasugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo odallo statuto alla sua competenza.
ART.13
(Convocazione)
L’assembleasi riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione delbilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche sudomanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimodegli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritienenecessario.
Laconvocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenentel’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della datafissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degliassociati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART.14
(Assembleaordinaria)
L’assembleaordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con lapresenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio oper delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degliassociati presenti, in proprio o in delega.
L’assembleadelibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelledeliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardanola loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART.15
(Assembleastraordinaria)
L’assembleastraordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con lapresenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazionenonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dialmeno ¾ degli associati.
ART.16
(Consigliodirettivo)
Ilconsiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazionedell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degliindirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamentee dalla quale può essere revocato.
Ilconsiglio direttivo è formato da un numero dispari da 5a9 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per ladurata di anni 3esono rieleggibili per 5 mandati consecutivi.
Ilconsiglio direttivo è validamente costituito quando è presente lamaggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo ècomposto da soli tre membri esso è validamente costituito e deliberaquando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte amaggioranza dei presenti.
Ilpresidente dell’organizzazione è il presidente del ConsiglioDirettivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
Ilconsiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria estraordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge dipertinenza esclusiva dell’assemblea.
Inparticolare, tra gli altri compiti:
amministra l’organizzazione,
attua le deliberazioni dell’assemblea,
predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Ilpotere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale,pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzise non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o senon si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.17
(IlPresidente)
Ilpresidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gliatti che la impegnano verso l’esterno.
Ilpresidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.
Ilpresidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa perscadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventualerevoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almenoun mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ilpresidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidentee del Consiglio Direttivo.
Ilpresidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ditali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attivitàcompiuta.
IlVicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzioneogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle suefunzioni.
ART.18
(Organodi controllo)
L’organodi controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previstidall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organodi controllo:
• vigilasull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigilasull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo econtabile e sul suo concreto funzionamento
• esercitacompiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale
• attestache il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle lineeguida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degliesiti del monitoraggio svolto.
Puòesercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso ècostituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Ilcomponente dell'organo di controllo può in qualsiasi momentoprocedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puòchiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazionisociali o su determinati affari.
ART.19
(Organodi Revisione legale dei conti)
E’nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art.20
(Risorseeconomiche)
Lerisorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• quoteassociative;
• contributipubblici e privati;
• donazionie lasciti testamentari;
• renditepatrimoniali;
• attivitàdi raccolta fondi;
• rimborsida convenzioni;
• ognialtra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
• entratederivanti da attività commerciali e produttive marginali, dainserire in una apposita voce di bilancio, previste finoall’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
ART.21
(Ibeni)
Ibeni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobilie beni mobili.
Ibeni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistatidall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
Ibeni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili chesono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencatinell’inventario, che è depositato presso la sededell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART.22
(Divietodi distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazioneha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzidi gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vitaai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligodi utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimentodell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimentodelle finalità previste.
ART.23
(Bilancio)
Ilbilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dalprimo gennaio di ogni anno. E’redatto ai sensi degli articoli 13 e87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione econservazione.
Ilbilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvatodall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’eserciziocui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro uniconazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Ilbilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e ilbilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso lasede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppurepubblicizzati per il tramite del sito sociale.
ART.24
(Bilanciosociale)
Alverificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs.117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone inessere tutti gli adempimenti necessari.
ART.25
(Convenzioni)
Leconvenzioni tra l’organizzazione di volontariato e leAmministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determinaanche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidentedell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copiadi ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso lasede dell’organizzazione.
ART.26
(Personaleretribuito)
L’organizzazionedi volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limitiprevisti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART.27
(Responsabilitàed assicurazione degli associati volontari)
Gliassociati volontari che prestano attività di volontariato sonoassicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civileverso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART.28
(Responsabilitàdella organizzazione)
L’organizzazionedi volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, deidanni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contrattistipulati.
ART.29
(Assicurazionedell’organizzazione)
L’organizzazionedi volontariato può assicurarsi per i danni derivanti daresponsabilità contrattuale ed extra contrattuale dellaorganizzazione stessa.
ART.30
(Devoluzionedel patrimonio in caso di scioglimento)
Incaso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti delTerzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.117/2017.
ART.31
(Librisociali)
L’associazioneha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cuidevono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,tenuto a cura del consiglio;
c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consigliodirettivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d)il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tuttigli associati, in regola con il versamento della quota associativa,hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sedelegale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data dellarichiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART.32
(Disposizionifinali)
Perquanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allenormative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generalidell’ordinamento giuridico.
Art.33
(Normatransitoria)
Tuttigli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionaledel terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attualedisciplina, trovano applicazione all’operatività del Runtsmedesimo.
Adecorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, incoerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articoload opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica dionlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione ledisposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimoETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica esarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nellacorrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo averottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzosettore.